Art. 32.
(Funzioni).

      1. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

          a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento politico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

          b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci presentati ai sensi della lettera a) alle norme vigenti sul finanziamento pubblico dei partiti politici e procede alla loro certificazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tale fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla autorità giudiziaria in sede penale, nonché i poteri previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          c) garantisce il rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge, anche attraverso la previsione di disposizioni generali a garanzia del sistema, a cui tutti i partiti politici hanno l'obbligo di attenersi. In caso di violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie;

          d) sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni primarie per la selezione delle candidature di cui all'articolo 26, nominando propri rappresentanti in grado di presenziare alle operazioni elettorali;

          e) esamina preventivamente i titoli di ammissione e valuta le cause d'ineleggibilità previste dalla normativa vigente per l'elezione a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o membro del Parlamento nazionale, alla carica di presidente

 

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della regione, di presidente della provincia e di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, segnalando ai partiti e movimenti politici eventuali cause ostative alle candidature;

          f) rende, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, il parere di conformità e congruità della spesa di cui all'articolo 5, comma 1;

          g) cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni sindacali, secondo le indicazioni fornite dal CNEL, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 3;

          h) ove richiesto dall'associazione sindacale, formula pareri non vincolanti in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione in caso di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 4;

          i) stabilisce i presupposti e le modalità d'iscrizione nei registri di cui all'articolo 30, comma 4, curandone la tenuta e l'aggiornamento, e determina le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo d'iscrizione e di ogni altra disposizione.